Art. 4.
(Computo dei lavoratori).

      1. Ai fini della determinazione del numero di lavoratori dal quale la presente legge fa discendere particolari obblighi non devono essere computati:

          a) il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea retta e in linea collaterale;

          b) gli allievi degli istituti di istruzione e universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si fa uso di laboratori, macchine, apparecchi e attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici;

          c) i lavoratori in prova e i lavoratori assunti in sostituzione di altri prestatori di lavoro assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;

          d) i lavoratori occasionali;

          e) i lavoratori che svolgono prestazioni di lavoro accessorio o prestazioni che esulano dal mercato del lavoro ai sensi, rispettivamente, degli articoli 71 e 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

          f) i lavoratori assunti con contratti di inserimento;

          g) i lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, e successive modificazioni, e i lavoratori che svolgono prestazioni a distanza mediante collegamento informatico e telematico;

          h) i volontari, come definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e gli obiettori di coscienza che prestano attività di servizio civile;

 

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          i) i lavoratori occupati in programmi di lavori socialmente utili;

          l) gli stagisti e gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o perfezionare le loro scelte professionali;

          m) i collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ancorché nella modalità a progetto di cui agli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

          n) i lavoratori stagionali, qualora il loro inserimento non sia indispensabile alla realizzazione del ciclo produttivo e, con particolare riferimento alle aziende agricole, qualora non siano inclusi nell'organico dell'azienda o dell'unità produttiva necessario ad assicurarne la normale attività per l'intera annata agraria o almeno per un rilevante periodo di essa.

      2. I lavoratori con contratto di lavoro ripartito e intermittente, i lavoratori a tempo parziale e i lavoratori utilizzati nell'ambito di un contratto di somministrazione di lavoro ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell'arco di un semestre.